Testo estratto (per ricerca/copia)
Organizzazione
Modello organizzativo
PTOF 2022 - 2025
Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza
- RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori è il primo
organo di controllo: - Sull’applicazione delle
norme; - Sul rispetto degli accordi stipulati in
sede di riunione periodica; - Sull’efficienza della
sicurezza; - Sul rispetto delle direttive da parte di
tutti i soggetti responsabili. L’art. 50 (Attribuzioni
del Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza) del D.Lgs. n. 81/2008 individua tre
momenti precisi e strettamente correlati tra loro
del ruolo del R.L.S.: Controllo, attraverso:
L’accesso ai luoghi di lavoro; La consultazione
preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della
prevenzione; La consultazione in merito
all’organizzazione della formazione; Le
informazioni e la documentazione aziendale che
l’azienda deve mettere a disposizione; Le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
Promozione, attraverso: La richiesta di misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori; Il sollevare osservazioni
in occasione di visite fatte dalle autorità
competenti; La partecipazione alla riunione
periodica; Il fare proposte in merito alle attività
di prevenzione. Vigilanza, attraverso: - Il mettere
sull’avviso il responsabile dell’azienda dei rischi
individuati durante l’attività di RLS o segnalati dai
lavoratori; - La possibilità di fare ricorso alle
autorità competenti qualora l’RLS ritenga che le
misure adottate dal datore di lavoro non siano
idonee a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
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Delegata all’espletamento dei seguenti compiti: -
Implementare e gestire progetti finalizzati a
promuovere le pari opportunità nelle differenze
di genere; - Promuovere la cultura del rispetto
Commissione pari
opportunità
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A. VOLTA - PAIS027002