IISS Alessandro Volta

Vademecum disabilità

di Redazione

Vademecum disabilità

Vademecum disabilità

 

 Vademecum disabilità

 

 Anno Scolastico 2011/2012

 

 

Sommario

  1. Vademecum disabilità
  2. Premessa
  3. Chi è il disabile?
  4. Chi fa cosa
  5. Documenti
  6. Percorsi di studio possibili nella Scuola Secondaria di Secondo Grado
  7. Valutazione
  8. Esami di stato

 

 

Premessa

 

La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione.

(Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 04708/2009)

Il diritto allo studio e la necessità di inclusione riguarda tutti gli alunni, come ricordano gli artt. 3 e 34 della Costituzione.

L’integrazione degli alunni disabili non va intesa come semplice applicazione della normativa che ne sancisce il principio, ma come una risorsa capace di favorire il processo di crescita. L’ambiente scolastico garantisce la formazione di questi alunni attraverso un processo di integrazione e di socializzazione mirato all’acquisizione di una maggiore autonomia sia nella gestione della propria persona che nei rapporti con gli altri, compagni e non, offrendo così pari opportunità a tutti.

Per far ciò è necessario rivolgere particolare attenzione ai singoli alunni al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità, delle abilità e delle potenzialità di ognuno di loro, coerentemente con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all’educazione e all’istruzione.   Home

 

Chi è il disabile?

La persona disabile è un individuo con una propria identità, con una propria connotazione e con delle caratteristiche proprie. La persona disabile oltre a essere consapevole di portare una disabilità è consapevole di essere una persona.

In seguito all’approvazione dell’ICF nel 2002, il termine handicap è stato sostituito dalla locuzione persona che sperimenta difficoltà nella partecipazione sociale.

La legge che raccoglie ed integra gli interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità è la Legge 104 del 5 febbraio 1992, Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

La Legge ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi. È la stessa Legge 104/92 che all’art. 3 stabilisce che

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

E nell’art. 12 leggiamo

c. 2. È  garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

c.3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

c. 4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.

La Legge in questione prevede una particolare attenzione all’integrazione scolastica, un atteggiamento di “cura educativa” nei confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato, al quale partecipano, nella condivisione e nell’individuazione di tale percorso, più soggetti istituzionali, scardinando l’impianto tradizionale della scuola ed inserendosi nel proficuo filone

dell’individualizzazione e dell’attenzione all’apprendimento piuttosto che all’insegnamento.

Un altro importante riferimento normativo per il corretto svolgimento delle attività di valutazione e verifica è dato dall’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001, Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore, che chiarisce i possibili percorsi che gli alunni disabili possono seguire.  Home

 

Chi fa cosa

 

La presenza di alunni disabili a scuola porta a rimodulare e riconsiderare il processo formativo e integrativo svolto dalla scuola. Al percorso formativo e integrativo di un alunno disabile partecipano famiglia, medici, docenti di sostegno, docenti curriculari, dirigente scolastico, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ognuno con compiti precisi e adempimenti burocratici da rispettare. Il problema dell’integrazione non è, dunque, di pertinenza esclusiva dell’insegnante di sostegno ma riguarda la scuola nel suo complesso. La progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve essere costruita tenendo presente quanto disposto dalla legge 104/92 in materia di integrazione scolastica il cui obiettivo è lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, comunicazione, relazione e socializzazione: finalità non impedita da difficoltà di apprendimento, né da altre problematicità connesse all’handicap.

–          FAMIGLIA

La famiglia prende visione del P.O.F. della scuola e può chiedere un colloquio al Dirigente Scolastico sulle proposte offerte dalla scuola. Successivamente i genitori procedono con l’iscrizione compilando e consegnando i moduli secondo le procedure indicate. Insieme all’iscrizione deve far pervenire la Diagnosi Funzionale che attesti la disabilità e dia la possibilità di elaborare un piano educativo adeguato.  La famiglia, inoltre, è fonte di informazioni preziose sul passato scolastico dell’alunno, sulle attività che l’alunno svolge fuori dalla scuola, su ciò che lo interessa, ecc. Costituisce, dunque, un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità.

–          DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico è il garante del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) progettata e realizzata dalla scuola per tutti gli alunni. Al dirigente spetta l’accoglienza e la promozione di iniziative volte al miglioramento del servizio scolastico unitamente alle varie componenti scolastiche, la formazione del Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto, la messa in opera delle indicazioni contenute nel P.O.F., il tutto in via diretta o affidandole a una figura di riferimento.

–          SEGRETERIA ALUNNI

Riceve la documentazione portata dalla famiglia, prende in consegna gli atti controllando che siano conformi alla normativa vigente e li conserva nel fascicolo personale dell’alunno. Cura i rapporti con l’ufficio di competenza dell’USP.

–          GRUPPI DI LAVORO

Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap all’interno dell’Istituto è costituito dagli insegnanti di sostegno che monitorano costantemente l’andamento degli alunni, predispongono il piano delle attività da svolgere annualmente e periodicamente, analizzano la situazione complessiva dell’handicap nella scuola di competenza, analizzano le risorse umane e i materiali presenti in Istituto al fine di predisporre interventi per l’integrazione, possono formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale (art. 14. comma 7 della L.104/92); propongono ai Coordinatori dei Consigli di Classe i materiali e i sussidi didattici necessari agli allievi disabili. 

Il Gruppo di lavoro per l’Handicap Operativo è formato dagli operatori delle U.O.P., dall’insegnante di sostegno, dal referente curriculare, dal Dirigente scolastico o un suo delegato e dalle famiglie, come da L.104/92, art.12 comma 6. Questo gruppo si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per confermare le proposte del Piano Educativo Individualizzato fatte l’anno precedente e a fine anno per analizzare gli obiettivi raggiunti e stilare il Piano Educativo Individualizzato per l’anno successivo.

–          INSEGNANTE DI SOSTEGNO

La figura dell’insegnante per le attività di sostegno è prevista nella scuola d’ogni ordine e grado, inclusi i corsi serali (L. 517/77; L. 270/82; C.M. n. 262/88).

Gli insegnanti di sostegno sono insegnanti dell’intera classe come recita la L.104/92, art.13 comma 6: Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti; e secondo l’O.M. 90 del 2001 art. 15 comma 10: I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D. Lgs. n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

La sua attività è rivolta all’intera classe nella quale è iscritto l’alunno disabile e insieme agli altri docenti della classe identifica i bisogni educativi speciali dell’alunno costruendo così il Piano Educativo Individualizzato. L’insegnante di sostegno ha il ruolo di facilitatore della comunicazione e della relazionetra i docenti, l’alunno con disabilità, gli alunni della classe e gli altri soggetti che interagiscono nel processo d’integrazione (famiglia, personale ASL, educatori, mediatori, assistenti per l’autonomia e la comunicazione).

–          INSEGNANTI CURRICULARI

Affinché l’alunno disabile sia realmente ed efficacemente integrato è indispensabile che il coinvolgimento attivo sia di tutti gli insegnanti della classe, che sono insegnanti di tutti gli alunni. 

Già nel 1985 la C.M. n.250 indicava che La responsabilità dell’integrazione dell’alunno in situazione di handicap e dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell’insegnante di sostegno, dell’insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme.

Gli interventi didattici inerenti all’alunno disabile debbono coinvolgere l’intero corpo docente, e la Nota Ministeriale dell’8 agosto 2002, prot. n. 2407 così esplicita: Tali interventi non debbono risolversi nell’ esclusiva attività del docente di sostegno, ma devono coinvolgere l’intero corpo docente; e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega del problema dell’integrazione al solo insegnante di sostegno con conseguente sostanziale emarginazione dell’alunno rispetto al gruppo classe.

 La progettazione degli interventi da utilizzare coinvolge tutti gli insegnanti perché l’intera comunità scolastica è chiamata a organizzare le attività in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni.

–          CONSIGLIO DI CLASSE

Spetta ai Consigli di Classe coordinare le attività didattiche, preparare i materiali e consentire all’alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici in modo da essere accessibili a tutti gli alunni. Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l’obiettivo fondamentaledella Legge 104/92 è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. La Legge, all’art. 12 comma 3 così recita: L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Al comma 4 stabilisce che l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.

La socializzazione è da considerarsi come uno strumento di crescita da integrare attraverso il miglioramento degli apprendimenti con buone pratiche didattiche individualizzate e di gruppo.

–          PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il P.O.F. è lo strumento con il quale la scuola espone quelle scelte culturali, educative, metodologiche con le quali intende realizzare il proprio disegno formativo. Nel Piano dell’Offerta Formativa si trovano tutte le informazione che la scuola da alle famiglie e agli studenti. All’interno del POF una sezione è dedicata alla disabilità e alle attività che vengono proposte dalla scuola.  Home

 

 

Documenti

 

–          DIAGNOSI FUNZIONALE

La Diagnosi Funzionale (DF) è il documento redatto dall’équipe multidisciplinare territoriale dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di riferimento composta dal neuropsichiatra infantile, dallo psicologo dell’età evolutiva, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l’ASP; tale équipe dovrebbe essere affiancata da un esperto in didattica speciale (insegnante specializzato per il sostegno) nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) e da un operatore sociale del Piano di zona. Come dalle indicazioni del D.P.R. del 24/02/1994, art.3 comma 2, il documento contiene la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’allievo al momento in cui accede alla struttura sanitaria e si articola in parti ben specifiche: approfondimento anamnestico e clinico; descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti; definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici, sociali e educativi e delle idonee strategie integrate d’intervento; individuazione delle tipologie delle competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l’integrazione scolastica e sociale. In mancanza della Diagnosi Funzionale la scuola non è messa in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l’alunno disabile perché la Diagnosi Funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale; è uno strumento conoscitivo che partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto mira a individuare l’insieme delle disabilità e delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti, ecc.) dello stesso; essa costituisce, dunque, il necessario presupposto per la stesura  del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del conseguente Piano di Studio Personalizzato (PSP).

–          PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

Il Profilo Dinamico Funzionale segue le indicazioni della L. 104/92, art.12 comma 5 e 6, e del D.P.R. del 24/02/94, art.4. Viene redatto collegialmente dagli operatori scolastici e dagli operatori familiari con la collaborazione della famiglia.

Esso è redatto sulla base delle considerazioni e descrizioni del GLH operativo rispetto alla situazione di partenza dell’alunno, alle difficoltà e ai problemi, alle potenzialità che emergono nei momenti di apprendimento, di socializzazione e di sviluppo delle autonomie. Fornisce un quadro generale dell’evoluzione e del percorso che gli operatori e insegnanti devono affrontare per realizzare il diritto all’apprendimento, costituendo così una guida per la strutturazione di interventi mirati a colmare i bisogni ed evidenziare le risorse dell’alunno stesso indicando anche le strategie utili; indica, inoltre, gli obiettivi funzionali alla crescita dell’alunno.

Nella scuola secondaria di secondo grado viene redatto al secondo e quarto anno.

–          PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato, a volte denominato PEP (Piano Educativo Personalizzato), è redatto per ogni alunno con disabilità secondo il D.P.R. del 24.02.94 art. 5 comma 4 e la L. 104/92, art.12. Viene redatto collegialmente dagli operatori scolastici e dagli operatori familiari con la collaborazione della famiglia e di seguito approvato.

All’interno del Piano Educativo Individualizzato si individuano le proposte relative alle risorse necessarie: ore di sostegno, assistenza per l’autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza igienica, ecc. È il documento nel quale sono descritti gli interventi e i percorsi integrati alla programmazione di classe coerentemente con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo.

Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, si elabora un progetto che non è solo didattico, ma è un vero e proprio progetto globale di vitain cui sono descritti tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dell’alunno in situazione di handicap per un determinato periodo  al termine del quale bisogna effettuare verifiche e apportare eventuali modifiche (D.P.R. 24/2/94 art. 6; L.104/92, art.12 comma 6).

Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) sono dunque per la Legge in questione i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. Da ciò il rilievo che ha la realizzazione di tali documenti, attraverso il coinvolgimento dell’amministrazione scolastica, degli organi pubblici che hanno le finalità della cura della persona e della gestione dei servizi sociali ed anche delle famiglie. Da ciò, inoltre, l’importante previsione della loro verifica in itinere, affinché risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi dell’alunno. Il Piano Educativo Individualizzato è il documento conclusivo e operativo in cui vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione”,

–          PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO (Programmazione o progetto didattico)

Sulla base del Piano Educativo Individualizzato il Consiglio di Classe elabora il Piano di studi personalizzato, secondo il  D.M. 331/98, art. 41e il D. Lgs 226/05, contenente gli obiettivi formativi adatti e significativi al raggiungimento di reali e documentate competenze e le strategie didattiche da seguire.  Home

 

 

 

 

Percorsi di studio possibili nella Scuola Secondaria di Secondo Grado

 

Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l’alunno disabile sulla base del PEI il Consiglio di Classe predispone per ciascun alunno un Piano di Studio Personalizzato che deve essere proposto alla famiglia.

I percorsi possibili sono due:

  1. Percorso per obiettivi minimi
  2. Percorso differenziato

Il primo percorso segue una Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque a essi globalmente corrispondenti, O. M. n.90 del 21/5/2001, art.15 comma 3.

Per gli studenti che seguono questo percorso è possibile prevedere:

–          Un programma minimo con i contenuti essenziali delle discipline, indicate nelle singole programmazioni disciplinari o nei singoli dipartimenti;

–          Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (D.Lgs n.297/94).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o di Stato.

Le prove equipollenti possono consistere in :

  • Mezzi diversi: le prove possono essere svolte ad esempio con l’ausilio di apparecchiature informatiche.
  • Modalità diverse: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
  • Contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal ministero: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio (Documento del 15 Maggio) predispone o una prova studiata ad hoc o la modifica delle prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa), secondo i comma 7 e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, il D.M. 26/8/81, l’art. 16 L.104/92 e il parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
  • Gli alunni possono usufruire di tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D. Lgs n. 297/94).
  • Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).
  • Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe terza l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione.
  • Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.
  • Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio, (L.104/92 art. 16, comma 1).

Il secondo percorso segue una Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali, O. M. n.90 del 21/5/2001, art.15 comma 5.

Affinché uno studente segua questa programmazione:

  • E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).
  • Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.
  • In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.
  • La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del Piano Educativo Individualizzato.
  • Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al Piano Educativo Individualizzato tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
  • Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
  • Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe delibera il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti “senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti” (O.M. 90/2001, art. 15, comma 4).
  • Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D.Lgs n. 297/94).
  • Gli alunni di 3^ classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo (art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).
  • Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.   Home

 

 

 

 

Valutazione

 

Il criterio di valutazione è il medesimo per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione della classe o dal Piano Educativo Individualizzato.

Per la scuola superiore, allo stato, sono possibili due modalità di valutazione corrispondenti ai due percorsi possibili.

Quando lo studente con disabilità segue una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque a essi globalmente corrispondenti, O. M. n.90 del 21/5/2001, art.15 comma 3, anche se con la riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri (L. 104/92 art. 16 comma 1), la valutazione sarà uguale a quella di tutti gli altri.

Quando lo studente con disabilità segue una programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali, O. M. n.90 del 21/5/2001, art.15 comma 5 la valutazione sarà riferita solo ed esclusivamente al Piano Educativo Individualizzato.

Occorre precisare, a tal proposito, che la normativa (L. 1/07 e D.M. applicativi 42/07 e 80/07) che ha regolamentato i debiti formativi non si applica ai Piano Educativo Individualizzato differenziati. L’O.M. 90/2001, art. 15 comma 4 recita: “Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo differenziato. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, d’inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. (…)

Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove d’idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione (…). Al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione, di cui all’art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 17, comma 4 dell’O.M. n. 29/01”.

Sulla base del Piano di Studi Personalizzato occorre predisporre prove di verifica e d’esami corrispondenti agli insegnamenti impartiti, che valgano a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, (art. 16 comma 2 della L. 104/92). La norma precisa, inoltre, che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati particolari criteri didattici e dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline (art. 16, comma 1, della L. 104/92).   Home

 

 

 

 

Esami di stato

 

L’O.M. n. 22 del 20/02/2006, art. 17 oggi ripresa dall’art. 17 della O.M. n. 30/08 prevede che il  Consiglio di classe deve preparare, entro il 15 maggio, una relazione di presentazione dell’alunno con disabilità alla Commissione Esaminatrice contenente:

                        – la descrizione del deficit e dell’handicap;

                        – la descrizione del percorso realizzato dall’alunno;

in essa sono specificate le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte, le difficoltà incontrate, se e come le difficoltà sono state superate, se e per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, se sono stati svolti percorsi equipollenti, quali sono state le attività integrative di sostegno anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline, quali le risorse utilizzate (docente di sostegno, assistente per l’autonomia e la comunicazione, ausili, tecnologie, ecc.), nonché qualsiasi altra informazione che il Consiglio di Classe  ritenga utile far pervenire alla commissione; l’esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni;concretamente sono specificate le tecnologie, gli strumenti, le modalità, i contenuti delle prove, nonché il tipo di assistenza di cui abbisogna lo studente per lo svolgimento delle prove.

La Commissione d’Esami, dopo aver esaminato la documentazione, deve predisporre le prove equipollenti o, se ne ricorra il caso, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di Classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Ove la Commissione decida in modo difforme da quanto richiesto dal Consiglio, essa deve motivare per iscritto la propria decisione (O.M. n. 29 del 13/2/2001, art. 13 e 17). Affinché il candidato sia messo nelle migliori condizioni possibili bisogna prevedere l’assistenza dell’Insegnante di Sostegno, di norma lo stesso che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico (O.M. n. 30/08 art. 17 comma 1) il quale è designato dal Consiglio di Classe e indicato nella relazione da presentare alla Commissione.

L’O.M. n. 30/08, art. 17, comma 3 e il D.M. del 30/04/2008 e il D.M. n. 40/09 contemplano la possibilità di prevedere tempi più lunghiper la realizzazione delle prove d’esame ufficiali.

Il D.M. del 30/04/2008 consente lo svolgimento delle prove con mezzi diversi di facilitazione: ad esempio, computer, dettatura, ausili per la comunicazione, ecc…

–          Prove Equipollenti e diploma

Svolgere prove equipollenti significa che le prove ufficiali sono svolte con modalità diverse; ad esempio, si può sostituire il colloquio agli elaborati scritti, oppure un questionario a scelta multipla o da completare all’elaborato scritto o al colloquio, ecc… Le prove sono predisposte dalla Commissione d’Esame ed hanno contenuti culturali e professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della Pubblica Istruzione ma ad essi equipollenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.

È importante sottolineare che tali prove devono essere omogenee con il percorso svolto dal candidato e poter essere effettuate dal candidato con le stesse condizioni (stesse modalità, stessi tempi e stessa assistenza) utilizzate nelle prove di verifica fatte durante l’anno scolastico (C.M. n. 163/83, D.P.R. 323/98, art. 6, comma 1 e O.M. n. 30/08, art. 17, comma 1).

–          Prove differenziate e attestato

In caso di prove differenziate, quindi con contenuti personalizzati e non equipollenti alle prove ufficiali, l’attestato rilasciato certifica i crediti formativi, in funzione della necessità di agevolare la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo (O.M. n. 30/08, art. 17, comma 4).

L’attestato deve essere preciso nei contenuti (C.M. n. 125 del 20/7/2001) al fine di essere funzionale al conseguimento di competenze che siano spendibili nel mondo del lavoro.   Home

 

 

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