PTOF 2022–2025
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L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti
PTOF 2022 - 2025
• un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;
• un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento;
• frequenza superiore a 3/4 dell’orario annuale (D.L. n. 59 del 19/02/2004, art. 11 c. 1).
Il voto di comportamento insufficiente (strettamente minore di sei) è da solo condizione sufficiente a
determinare la non ammissione all’Esame di Stato.
Sono altresì requisiti di accesso:
• la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Nazionale INVALSI;
• lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline, il Consiglio di
Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo
ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto
previsto dal punto 2.7 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
È prevista deroga al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati per:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• gravi motivi familiari.
Nella valutazione complessiva dello studente, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:
• conseguimento o meno degli obiettivi formativi oltre che dei contenuti disciplinari;
• possibilità che l’alunno sia potenzialmente in grado di affrontare le prove degli Esami di Stato.
Saranno altresì valutati:
• percorso formativo nel Triennio;
• conoscenze e competenze acquisite;
• capacità critiche ed espressive;
• sforzi compiuti per colmare eventuali lacune;
• frequenza irregolare;
• partecipazione ad attività di recupero e approfondimento;
• partecipazione corretta all’esperienza scolastica formativa;
• impegno e progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico.
Premesso come la valutazione sia espressione dell’autonomia professionale propria della funzione
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art. 1, c. 2),
la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe (ibidem, art. 4,
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A. VOLTA - PAIS027002